Statuto del Centro Studi Astronomici – Italia
Articolo 1 (denominazione)
Il Centro Studi Astronomici – Italia è un’associazione di persone avente il solo scopo, senza fini di lucro, dello studio delle scienze astronomiche e della loro divulgazione. Riconosce la sigla C.S.A. come forma di abbreviazione e come proprio indicativo di riconoscimento. Il C.S.A. non ammette distinzioni di razza, sesso, religione o ideale politico.
Articolo 2 (indirizzo)
L’associazione ha sede in V. Tripolitania 80 – 00199 Roma (RM)
Articolo 3 (iscrizione)
Per ottenere l’iscrizione a socio l’interessato dovrà presentare al Segretario del C.S.A. la scheda di iscrizione a tale fine richiesta, versando nel contempo la quota associativa annuale. Il versamento dovrà essere effettuato al Cassiere del C.S.A. Qualora la richiesta venga eseguita da un gruppo o associazione od ente, la scheda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal suo legittimo rappresentante, mentre per i minorenni la richiesta dovrà essere firmata anche da un genitore. Il Segretario accetterà la richiesta con la formula “salvo ratifica della riunione dei soci”. Ad ogni riunione il Segretario dovrà dare notizia delle richieste di iscrizione pervenute per la ratifica. Tale richiesta, e relativa votazione, dovrà essere messa a verbale. Avvenuta l’eventuale ratifica, il Segretario procederà ad iscrivere il nuovo socio nel registro dei soci e a rilasciare la tessera personale.
Articolo 4 (quote sociali)
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale (anno solare). Sono istituiti tre tipi di quote:
– socio sostenitore
– socio ordinario
– socio minorenne (junior).
L’ammontare della quota sociale viene stabilito all’inizio di ogni anno solare dalla Riunione dei Soci.
La quota del socio sostenitore è stabilita in ragione doppia della quota del socio ordinario. Per i soci minorenni è concessa la possibilità del pagamento di una quota ridotta rispetto a quella del socio ordinario.
Articolo 5 (morosità)
Decorso il termine di 3 mesi dalla scadenza dell’ultima quota sociale, il Segretario invierà un sollecito di pagamento al socio moroso, invitandolo a regolarizzare quanto prima la sua posizione. Trascorso un mese dalla data del suddetto avviso (che dovrà essere indicata) l’interessato decadrà dalla qualifica di socio, verrà sospeso l’invio di eventuali pubblicazioni e verrà invitato a restituire il materiale di proprietà dell’Unione eventualmente in suo possesso.
Articolo 6 (finanziamento)
Il C.S.A. riconosce i seguenti mezzi di finanziamento:
– quote sociali
– oblazioni e contributi da parte di soci, di terzi, di enti pubblici e privati
– eventuali collette nell’ambito dell’Associazione possono essere effettuate solo previo autorizzazione da parte della Riunione dei Soci.
In nessun caso l’oblatore acquista alcun diritto nei confronti del C.S.A., degli altri soci o del materiale acquistato, salvo diversa disposizione della Riunione dei Soci. Nessun socio può essere obbligato al pagamento di somme che non siano le quote sociali.
Articolo 7 (patrimonio)
Il patrimonio del C.S.A. è costituito dai beni di proprietà dell’Associazione. Sono da ritenersi tali: le entrate dovute al pagamento da parte dei soci delle quote sociali, le oblazioni e donazioni di soci o terzi, nonché il materiale acquistato con i fondi dell’Associazione secondo quanto stabilito dal presente articolo.
Le donazioni sono libere e volontarie. In nessun caso il donatore acquista alcun diritto nei confronti dell’Associazione, degli altri soci o del materiale donato, salvo diversa preventiva disposizione della Riunione dei Soci che deve decidere se accettare la donazione. Eventuali danneggiamenti al materiale dell’Associazione da parte del socio dovranno essere comunicati quanto prima al Segretario o a chi di competenza. Le riparazioni saranno a carico dell’Associazione salvo casi di dolo o negligenza da accertarsi dalla Riunione dei Soci. I beni dell’Associazione sono a disposizione di tutti i soci, salvo le limitazioni stabilite nel presente Statuto e da eventuali decisioni della Riunione dei Soci. Colui che si dimette, o viene destituito, o decade da socio, non può vantare alcun diritto sui beni dell’Associazione, né può vantare il rimborso di quote sociali pagate anticipatamente.
Articolo 8 (organi dell’Unione)
Sono organi dell’associazione il Consiglio Direttivo e la Riunione dei Soci.
Le cariche del C.S.A. sono:
– il Presidente
– il Segretario
– il Cassiere
– il Revisore
Il Presidente, il Segretario ed il Cassiere formano il Consiglio Direttivo, mentre il Revisore non ne fa parte.
Articolo 9 (la Riunione dei Soci)
La Riunione dei Soci è l’organo deliberativo e legislativo del C.S.A.. E’ presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Segretario o dal Cassiere o da un altro socio designato dalla Riunione stessa. E’ esclusivo compito della Riunione dei Soci prendere qualsiasi tipo di decisione che riguardi la vita e gli interessi del C.S.A.. Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alla Riunione che verrà indetta, in prima e in seconda convocazione, dal Segretario mediante avviso scritto (lettera, fax o posta elettronica), inviato a tutti i soci, contenente l’ordine del giorno, l’ora, il luogo e la data. La Riunione è competente su tutto quello che riguarda la vita dell’Associazione. In prima convocazione può prendere decisioni se sono presenti un quarto dei soci più uno; in seconda convocazione può prendere decisioni indipendentemente dal numero dei soci presenti, a patto che vi prenda parte almeno un membro del Consiglio Direttivo. Le decisioni vengono prese a maggioranza relativa, nel caso di parità il presidente della Riunione dei Soci ha voto decisivo. Tutti i soci, con minimo 18 anni, la cui iscrizione sia stata ratificata e siano in regola in base agli articoli del presente Statuto hanno diritto di voto. Ogni socio può avere non più di una delega scritta. La Riunione dovrà essere convocata dal Segretario almeno una volta ogni quattro mesi e con sufficiente anticipo, o quando ne venga fatta richiesta motivata da parte di almeno tre soci o dal Presidente, o dal Cassiere o dal Revisore. Delle riunioni sarà fatto relativo verbale che verrà letto ed approvato nella Riunione dei Soci successiva. Il verbale sarà redatto dal Segretario e da lui firmato assieme al Presidente e ad un socio presente; mancando il Segretario tale incarico spetterà al Cassiere che nel momento lo sostituisce, o comunque ad un socio designato dal Presidente o dalla Riunione dei Soci. Ogni socio potrà svolgere un’attività in nome del C.S.A. o che riguardi l’Associazione solo se autorizzato dalla Riunione dei Soci. In via straordinaria, per urgenti motivi, può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo, il quale si assume di conseguenza la responsabilità di fronte alla Riunione dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo sono comunque tenuti a rispettare il settimo comma del presente articolo, salvo casi di urgente necessità.
Articolo 10 (il Presidente)
Il Presidente rappresenta l’Associazione ed è il responsabile dell’associazione. Al Presidente spetta l’orientamento dell’Associazione nella sua attività. Il Presidente ha il compito di coordinare l’attività per il raggiungimento dei fini stabiliti dalla Riunione dei Soci nel rispetto del presente Statuto. Il Presidente non può agire contro il parere della Riunione dei Soci. Il Presidente comunica al Segretario l’ordine del giorno delle riunioni associative e tiene i contatti con i vari enti e associazioni o privati. Il Presidente firma gli atti del C.S.A., in sua assenza o indisponibilità può essere sostituito dal Segretario o dal Cassiere dietro sua delega scritta. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, questa carica viene ricoperta temporaneamente dal Segretario, che indice immediate elezioni sociali di tutto il Consiglio Direttivo e del Revisore.
Articolo 11 (il Segretario)
Il Segretario ha i seguenti incarichi: redigere i verbali delle Riunioni dei Soci, indire le Riunioni dei Soci, svolgere tutto il lavoro di ordinaria amministrazione inerente alla segreteria. Il Segretario tiene i seguenti libri: il Registro dei Soci e il Registro dei Verbali. In caso di assenza o comunque di impedimento del Presidente, il Segretario lo sostituisce a tutti gli effetti con la formula: “per il Presidente: il Segretario…”. In caso di espulsione, revoca, dimissioni o decesso del Segretario subentra il primo dei non eletti. In mancanza, il Presidente può cooptare al massimo un socio eleggibile, altrimenti vengono indette nuove elezioni di tutto il Consiglio Direttivo e del Revisore.
Articolo 12 (il Cassiere)
Il Cassiere è l’incaricato dell’amministrazione della cassa del C.S.A. ed è autorizzato ai pagamenti e alle riscossioni in nome e per conto del C.S.A. Il Cassiere tiene: il libro cassa, lo schedario dei soci e tutti i documenti relativi agli interessi di cassa. E’ compito del Cassiere aggiornare il Segretario sulla regolarità dei versamenti delle quote sociali, su richiesta o ogni qualvolta se ne presenti la necessità. In caso di espulsione, revoca, dimissioni o decesso del Cassiere subentra il primo dei non eletti. In mancanza, il Presidente può cooptare al massimo un socio eleggibile, altrimenti vengono indette nuove elezioni di tutto il Consiglio Direttivo e del Revisore.
Articolo 13 (il Revisore)
Il Revisore è socio C.S.A. incaricato del controllo dell’operato dei membri del Consiglio Direttivo per le rispettive competenze, al fine della corretta applicazione delle decisioni della Riunione dei Soci e del presente Statuto. Il Revisore ha l’obbligo di presentare una relazione annuale sullo stato dell’Associazione, entro il primo trimestre dell’anno successivo. In caso di espulsione, revoca, dimissioni o decesso del Revisore subentra il primo dei non eletti. In mancanza, la Riunione dei Soci può cooptare al massimo un socio eleggibile, altrimenti vengono indette nuove elezioni di tutto il Consiglio Direttivo e del Revisore.
Articolo 14 (il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo, formato come sopra detto dal Presidente, dal Segretario e dal Cassiere, è l’organo esecutivo del C.S.A. e resta in carica tre anni. Si riunisce ogni qualvolta si ravvisino necessità decisionali urgenti, fermo restando l’obbligo di informare la Riunione dei Soci.
Articolo 15 (cariche minori)
Si definisce carica minore una funzione di supporto all’attività dell’associazione. Le cariche minori vengono proposte dal Consiglio Direttivo alla prima Riunione dei Soci di ogni anno solare, salvo necessità intercorse durante l’anno. Il socio ricoprente la carica viene proposto e scelto dalla Riunione dei Soci per voto palese.
Articolo 16 (elezioni)
Il Presidente, il Segretario, il Cassiere e il Revisore vengono eletti dai soci, durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Tutti i soci, minimo diciottenni, la cui iscrizione sia stata ratificata e siano in regola in base al presente Statuto, hanno diritto di voto. Ogni socio che abbia compiuto diciotto anni e sia iscritto da almeno tre anni e in regola in base al presente Statuto può essere eletto. Entro sessanta giorni prima della scadenza delle cariche sociali deve essere indetta una Riunione dei Soci per la nomina della Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale deve essere composta da un minimo di tre soci e comunque un numero dispari. Per la formazione della Commissione Elettorale, il Presidente domanderà ai soci di candidarsi pubblicamente. Possono essere candidati a far parte della Commissione Elettorale anche soci che non sono presenti alla riunione purché abbiano provveduto a far pervenire la loro disponibilità per iscritto al Segretario. Le elezioni vengono indette dalla Commissione Elettorale entro trenta giorni dalla sua nomina. Entro tale termine, i candidati dovranno far pervenire le proprie candidature alla Commissione Elettorale. La Commissione provvederà ad avvisare i soci della data e del luogo delle elezioni. Il Presidente, il Segretario, il Cassiere ed il Revisore uscenti rimangono in carica fino alla fine del mandato ed oltre a detta data solo per l’ordinaria amministrazione. Le votazioni avverranno in un solo giorno e per un periodo di quattro o più ore. Ogni elettore potrà esprimere il voto al seggio nel giorno delle elezioni. La Commissione Elettorale farà in modo di fornire il seggio di schede da mettere a disposizione di eventuali elettori che abbiano smarrito la scheda. All’elettore è consegnata una scheda elettorale in cui sono elencati tutti i candidati, suddivisi per la carica di Presidente, Segretario, Cassiere e Revisore. Il voto viene espresso mediante l’apposizione di un contrassegno in corrispondenza dei nominativi prescelti. Il massimo numero di preferenze esprimibili dall’elettore è di una per l’elezione del Presidente, una per l’elezione del Segretario, una per il Cassiere e una per il Revisore. In caso di parità di voti fra due o più candidati decide la sorte. Alla chiusura delle votazioni la Commissione procederà allo scrutinio al quale tutti i soci potranno assistere. Saranno eletti quei candidati presenti nella scheda elettorale che riceveranno la maggioranza relativa dei voti. Il verbale delle votazioni verrà pubblicato tramite circolare.
Articolo 17 (espulsione)
Ogni infrazione al presente Statuto viene comunicata sull’ordine del giorno della prima Riunione dei Soci. La Riunione dei Soci discuterà l’infrazione di cui il socio è ritenuto responsabile e potrà mettere a votazione, per scrutinio segreto, il giudizio di espulsione.
Articolo 18 (attività scientifica e divulgativa)
Sono compiti dell’Associazione:
1) Divulgazione attraverso tutti i mezzi possibili ( articoli, conferenze, eventi , convegni, trasmissioni radio e tv etc.), delle notizie riguardanti l’astronomia, l’astrofisica, l’astronautica, l’archeoastronomia, la scoperta della vita al di fuori della Terra,le ricerche ad essa correlate e lo studio di fenomeni convenzionali e non.
2) Intraprendere iniziative didattiche, dirette alle scuole di ogni ordine e grado riguardanti tematiche legate all’osservazione e al monitoraggio del cielo.
3) Lo sviluppo di programmi di ricerca nazionali e regionali.
4) Collaborazione con Università e Centri di Ricerca Nazionali ed Internazionali
Tutti i soci sono liberi di svolgere attività scientifica e divulgativa secondo le loro preferenze. Dell’attività svolta i soci sono invitati a far conoscere i risultati mediante resoconti alle riunioni. Quando vi sia un certo numero di persone interessate a collaborare in un determinato settore delle scienze astronomiche o per lo svolgimento di una determinata attività, possono essere ufficialmente costituiti dalla Riunione dei Soci dei gruppi di ricerca o dei gruppi di lavoro sotto la eventuale guida di un responsabile incaricato di dirigere i lavori. Tali gruppi o commissioni possono tenere contatti esterni in nome dell’Associazione in base a quanto stabilito dalla Riunione dei Soci. La pubblicazione dei lavori che rechino l’indicazione del gruppo o commissione deve essere autorizzata dall’eventuale responsabile.
Articolo 19 (Circolari)
Le Circolari informative costituiscono le pubblicazioni dell’Associazione. Le Circolari, a cura del Segretario, serviranno per la comunicazione ai soci di notizie e resoconti. In caso di mancata pubblicazione l’autore può rivolgersi alla Riunione dei Soci. Della spedizione delle Circolari è incaricato il Segretario. I soci che ne faranno richiesta potranno ricevere le Circolari tramite la e-mail.
Articolo 20 (Regolamenti)
La Riunione dei Soci potrà, quando ne venga riconosciuta la necessità, approvare dei Regolamenti tecnici e pratici per quanto qui non previsto. Detti Regolamenti non dovranno contenere norme contrarie al presente Statuto e in alcun modo modificarlo.
Articolo 21 (modifiche statutarie)
Per le decisioni riguardanti variazioni al presente Statuto è richiesta la maggioranza dei 3/5 dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione, in data successiva da comunicare tramite Circolare è ammessa la maggioranza dei 3/5 dei presenti.
Articolo 22 (scioglimento)
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deciso dalla Riunione dei Soci con parere favorevole di almeno 4/5 dei soci. In tale caso la Riunione deciderà le modalità della liquidazione.
Articolo 23 (codice civile)
Per quanto non specificato nel presente Statuto e negli eventuali Regolamenti sono applicate le norme del Codice Civile.